Art. 5. Controlli ispettivi 1. La Giunta regionale, allo scopo di acquisire i necessari elementi di conoscenza sulla gestione dei finanziamenti di cui alla presente legge, puo' rchiedere agli enti locali ogni ulteriore documentazione eventualmente occorrente e puo' inoltre, per giustificati motivi, disporre specifici controlli ispettivi presso gli stessi enti locali.