Art. 5.
                         Controlli ispettivi
 
   1. La Giunta  regionale,  allo  scopo  di  acquisire  i  necessari
elementi  di  conoscenza sulla gestione dei finanziamenti di cui alla
presente legge,  puo'  rchiedere  agli  enti  locali  ogni  ulteriore
documentazione   eventualmente   occorrente   e   puo'  inoltre,  per
giustificati motivi, disporre specifici  controlli  ispettivi  presso
gli stessi enti locali.