Art. 6
                           S a n z i o n i
 
   1.  La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 4
comporta, fino all'adempimento dei relativi obblighi, la  sospensione
della   erogazione   da   parte   della  Regione  di  ogni  ulteriore
finanziamento allo stesso titolo.
   2. La erogazione dei finanziamenti allo stesso titolo puo' inoltre
essere interrotta, con deliberazione della giunta regionale e per  il
periodo da questa contestualmente stabilito, nel caso di inosservanza
dei vincoli di cui all'art. 3.