Art. 6 S a n z i o n i 1. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 4 comporta, fino all'adempimento dei relativi obblighi, la sospensione della erogazione da parte della Regione di ogni ulteriore finanziamento allo stesso titolo. 2. La erogazione dei finanziamenti allo stesso titolo puo' inoltre essere interrotta, con deliberazione della giunta regionale e per il periodo da questa contestualmente stabilito, nel caso di inosservanza dei vincoli di cui all'art. 3.