Art. 8.
                          E c c e z i o n i
 
   La  presente  legge non si applica ai finanziamenti regionali agli
enti  locali  per  il  personale  e  gli  oneri  aggiuntivi  inerenti
l'esercizio delle funzioni delegate.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 13 dicembre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 3
novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il
6 dicembre 1993.