Art. 8. E c c e z i o n i La presente legge non si applica ai finanziamenti regionali agli enti locali per il personale e gli oneri aggiuntivi inerenti l'esercizio delle funzioni delegate. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 13 dicembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 3 novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 dicembre 1993.