Art. 2.
 
   1.  Le  spese  liquidate dal commissario ad acta nell'ambito delle
anticipazioni di cui all'art. 1, per gli oggetti ivi  previsti,  sono
poste  a  carico  dell'ente  per  il compimento dei cui atti e' stato
disposto il commissariamento.
   2.  L'addebito  di  cui  al  comma  precedente  e'  disposto   con
deliberazione  della Giunta regionale, su proposta del commissario ad
acta.
   3. Qualora il commissario operi per il compimento degli atti di un
consorzio o di altra forma associativa tra  enti  locali,  l'addebito
puo'  essere  disposto  nei  confronti dei singoli enti associati, in
proporzione alla quota di partecipazione ovvero, in via  subordinata,
al  numero dei residenti nell'ambito del territorio degli enti locali
interessati.
   4.  Le  deliberazioni  di cui al secondo comma sono assunte con la
periodicita' stabilita dalla Giunta regionale e  dispongono  altresi'
in  ordine alle modalita' del recupero delle spese, per le quali puo'
essere  prevista  una  rateizzazione  massima  di  due   anni   senza
interessi.