Art. 2. 1. Le spese liquidate dal commissario ad acta nell'ambito delle anticipazioni di cui all'art. 1, per gli oggetti ivi previsti, sono poste a carico dell'ente per il compimento dei cui atti e' stato disposto il commissariamento. 2. L'addebito di cui al comma precedente e' disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del commissario ad acta. 3. Qualora il commissario operi per il compimento degli atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, l'addebito puo' essere disposto nei confronti dei singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione ovvero, in via subordinata, al numero dei residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati. 4. Le deliberazioni di cui al secondo comma sono assunte con la periodicita' stabilita dalla Giunta regionale e dispongono altresi' in ordine alle modalita' del recupero delle spese, per le quali puo' essere prevista una rateizzazione massima di due anni senza interessi.