Art. 3.
 
   Per  l'attuazione  della  presente legge sono disposte le seguenti
variazioni da apportarsi agli stati di  previsione  di  competenze  e
cassa del bilancio del corrente esercizio:
  (Omissis).
   Le  spese  di  cui  al cap. 12655 sono dichiarate obbligatori e ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 della  legge  regionale  6
maggio 1977, n. 28.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 17 dicembre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16
novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  14
dicembre 1993.