Art. 3. Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni da apportarsi agli stati di previsione di competenze e cassa del bilancio del corrente esercizio: (Omissis). Le spese di cui al cap. 12655 sono dichiarate obbligatori e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 17 dicembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16 novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1993.