Art. 2.
                       Modifica all'articolo 5
 
   1. All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma:
   "3.  Nelle  aree  carsiche  come  definite  all'articolo 2 comma 1
lettera b) e comprese nell'elenco di cui  all'articolo  4,  ricadenti
all'interno  di  aree  parco  o  riserva  naturale o di aree protette
istituite ovvero all'interno di aree  sottoposte  dal  vigente  piano
territoriale  di  coordinamento  paesistico  al  regime  normativo di
"Conservazione"   (CE)  relativamente  all'assetto  geomorfologico  o
all'assetto insediativo, non sono consentiti interventi che  alterino
l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorche' ricompresi tra le
'indicazioni di tipo propositivo' del piano stesso".