Art. 2. Modifica all'articolo 5 1. All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: "3. Nelle aree carsiche come definite all'articolo 2 comma 1 lettera b) e comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di "Conservazione" (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorche' ricompresi tra le 'indicazioni di tipo propositivo' del piano stesso".