Art. 3.
                      Modifica all'articolo 10
 
   1. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 10 (Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato). - 1. I gruppi speleologici aventi sede nella regione e
operanti  in  conformita' agli obiettivi della presente legge possono
essere  iscritti  nel  registro  regionale  delle  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15, con le
procedure  ivi  previste,  sentite la commissione tecnico-scientifica
regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo  8
e  la delegazione speleologica ligure, rappresentanza regionale della
societa' speleologica italiana e associazione federativa  dei  gruppi
speleologici liguri".