Art. 3. Modifica all'articolo 10 1. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato). - 1. I gruppi speleologici aventi sede nella regione e operanti in conformita' agli obiettivi della presente legge possono essere iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15, con le procedure ivi previste, sentite la commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8 e la delegazione speleologica ligure, rappresentanza regionale della societa' speleologica italiana e associazione federativa dei gruppi speleologici liguri".