Art. 5. Norma transitoria 1. Per i gruppi speleologici gia' iscritti all'albo regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge che presentano domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, permangono gli effetti della precedente iscrizione ai fini della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 fino all'emissione del relativo decreto del Presidente della giunta. 2. E' fatta salva la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14. 3. La regione provvede alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 dicembre 1993 FERRERO