Art. 5.
                          Norma transitoria
 
   1.  Per  i  gruppi  speleologici  gia' iscritti all'albo regionale
prima dell'entrata in vigore  della  presente  legge  che  presentano
domanda  di  iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, permangono gli effetti della precedente  iscrizione  ai
fini della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 fino all'emissione del
relativo decreto del Presidente della giunta.
   2.  E' fatta salva la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo
9 comma 3 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14.
   3.  La  regione  provvede  alla  formazione  dell'elenco  di   cui
all'articolo  4,  comma  1 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 14,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 14 dicembre 1993
 
                               FERRERO