IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
   la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.  Nei  casi  in  cui  spetta  alla regione a qualsiasi titolo la
nomina o la designazione  di  propri  rappresentanti  presso  enti  o
istituti  pubblici o privati nonche' in organismi collegiali operanti
a livello tecnico  ed  amministrativo  nelle  materie  di  competenza
regionale,  la  nomina  o  designazione  e'  effettuata  dalla Giunta
regionale.
   2. La deliberazione di nomina o di designazione e'  preceduta  dal
parere  della  commissine  consiliare competente che fissa i relativi
criteri. Tale parere e' obbligatorio anche nel  caso  di  conferma  o
proroga dell'incarico.
   3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
casi  in  cui il soggetto da nominare o da designare sia direttametne
indicato della legge statale o regionale,  dal  regolaemnto  o  dalla
convenzione  che  lo  prevedono ovvero quando la persona da nominare,
anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la  reginoe
ma  organismi  ad essa estranei. Con specifico riferimento ai Collegi
dei revisori dei conti, fatte salve le norme di  carattere  generale,
fino  all'emanazione  di  apposita  normativa  continuano  a  trovare
applicazione  le  disposizioni  previste  dalla  legge  regionale  29
dicembre 1986, n. 35, come modificata dalla legge regionale 26 luglio
1988, n. 35.