IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali 1. Nei casi in cui spetta alla regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonche' in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione e' effettuata dalla Giunta regionale. 2. La deliberazione di nomina o di designazione e' preceduta dal parere della commissine consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere e' obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttametne indicato della legge statale o regionale, dal regolaemnto o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la reginoe ma organismi ad essa estranei. Con specifico riferimento ai Collegi dei revisori dei conti, fatte salve le norme di carattere generale, fino all'emanazione di apposita normativa continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35, come modificata dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 35.