Art. 10.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge  trovano
applicazione  anche  allorquando  la legge dello Stato attribuisca la
competenza alla nomina o designazione, anziche' alla giunta, ad altro
organo regionale il quale, in tal caso, provvede agli  adempimenti  a
quest'ultima riservati.