Art. 11. Direttori generali degli enti strumentali 1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l'ente e svolge le funzioni gia' attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo. 2. Il direttore generale e' nominato, secondo le modalita' previste dalla presente legge, tra gli iscritti all'albo regionale di cui all'art. 12. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e, in ogni caso, a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica. 4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazione e di indirizzo.