Art. 11.
              Direttori generali degli enti strumentali
 
   1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio
non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore
generale  che rappresenta l'ente e svolge le funzioni gia' attribuite
al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.
   2.  Il  direttore  generale  e'  nominato,  secondo  le  modalita'
previste dalla presente legge, tra gli iscritti all'albo regionale di
cui all'art. 12.
   3.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla
data di entrata in vigore delle specifiche leggi  di  settore  e,  in
ogni  caso,  a  partire  dalla  scadenza  degli organi attualmente in
carica.
   4.  Le  specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza
di un organismo collegiale di consultazione e di indirizzo.