Art. 12. Albo regionale dei direttori generali 1. E' istituito l'Albo regionale dei direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali. Possono altresi' chiedere l'iscrizione i dirigenti di enti pubblici, anche economici, o di societa' private, e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 dicembre 1993 FERRERO