Art. 12.
                Albo regionale dei direttori generali
 
   1. E' istituito l'Albo regionale dei direttori generali degli enti
strumentali. A tale albo sono iscritti, a  richiesta,  i  dipendenti,
anche  in  quiescenza,  che  abbiano  svolto  per  almeno  dieci anni
funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali  e  gli
enti  locali.  Possono  altresi' chiedere l'iscrizione i dirigenti di
enti pubblici, anche economici, o di societa'  private,  e  i  liberi
professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 14 dicembre 1993
 
                               FERRERO