Art. 4. Parere della commissione e nomine 1. I nominativi scelti dalla giunta sono sottoposti all'esame della commissione competente, la quale, entro trenta giorni dall'invio del nominativo, esprime un proprio parere. 2. La commissione puo' audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esperire ogni opportuna indagine. 3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1, la giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.