Art. 4.
                  Parere della commissione e nomine
 
   1.  I  nominativi  scelti  dalla  giunta sono sottoposti all'esame
della  commissione  competente,  la  quale,   entro   trenta   giorni
dall'invio del nominativo, esprime un proprio parere.
   2. La commissione puo' audire le persone designate anche in seduta
pubblica ed esperire ogni opportuna indagine.
   3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di
cui  al  comma  1, la giunta regionale procede comunque alla nomina o
alla designazione.