Art. 6. Potesta' sostitutiva 1. Qualora la giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto, i soggetti non sostituiti continuano ad esercitare le loro funzioni per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo. 2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente, all'esercizio della potesta' sostitutiva. 3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della giunta regionale e' immediatamente esecutivo.