Art. 6.
                        Potesta' sostitutiva
 
   1. Qualora la giunta regionale non provveda  alla  nomina  o  alla
designazione  entro  il  termine  previsto, i soggetti non sostituiti
continuano  ad  esercitare  le  loro  funzioni  per   non   piu'   di
quarantacinque   giorni,   decorrenti   dalla  scadenza  del  termine
medesimo.
   2.  Entro  tale  periodo  il  Presidente  della  Giunta  regionale
provvede,  con  decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri
eventualmente stabiliti dalla commissione  competente,  all'esercizio
della potesta' sostitutiva.
   3.   Il  provvedimento  di  nomina  o  designazione  adottato  dal
Presidente della giunta regionale e' immediatamente esecutivo.