Art. 7.
                         Periodo di proroga
 
   1. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare solo
gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi
di urgenza ed indifferibilita'. Ogni altro atto e' illegittimo.
   2.  Decorso  il  termine  massimo  di  proroga  senza  che  si sia
provveduto alla ricostituzione, l'organo  decade  e  tutti  gli  atti
adottati dallo stesso sono nulli.
   3.  Il Presidente della giunta regionale e' responsabile dei danni
conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilita'  penale  e
individuale nella condotta omissiva.