Art. 7. Periodo di proroga 1. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilita'. Ogni altro atto e' illegittimo. 2. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli. 3. Il Presidente della giunta regionale e' responsabile dei danni conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilita' penale e individuale nella condotta omissiva.