Art. 8. Relazione annuale 1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annulmente al Presidente della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del consiglio per l'esame delle commissioni consiliari competenti. 2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, la giunta regionale puo' revocare la nomina o la designazione, sentite le commissioni consiliari competenti.