Art. 8.
                          Relazione annuale
 
   1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti
a  inviare  annulmente  al  Presidente  della  giunta  regionale  una
relazione sull'attivita' svolta. Tale relazione  viene  trasmessa  al
Presidente  del  consiglio  per  l'esame delle commissioni consiliari
competenti.
   2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma  1  ovvero
di ripetute assenze del rappresentante regionale, la giunta regionale
puo'  revocare  la  nomina  o la designazione, sentite le commissioni
consiliari competenti.