Art. 9. Elenco delle nomine 1. La giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. 2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste dall'elenco di cui al comma 1, vengono compilati elenchi suppletivi.