Art. 9.
                         Elenco delle nomine
 
   1. La giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni  anno,
un  elenco  di  tutte  le  nomine  o  designazioni  da effettuare nel
successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco
viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
   2. Qualora nel corso dell'anno si  renda  necessario  procedere  a
nomine  o  designazioni  non  previste dall'elenco di cui al comma 1,
vengono compilati elenchi suppletivi.