IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Scopi e attivita' 1. Allo scopo di favorire la diffusione dei processi innovativi nelle attivita' economiche e culturali della Toscana, con particolare riferimento all'agricoltura, all'artigianato, alla piccola impresa, al turismo, alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico, la Regione: a) definisce, nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 un progetto per promuovere una rete regionale dell'alta tecnologia, anche al fine di attivare la cooperazione fra poli o parchi scientifici e tecnologici in corso di realizzazione a Firenze, Pisa e Siena; il progetto di rete dell'alta tecnologia individua le attivita' per la progettazione della rete e per il suo funzionamento ivi comprese le modalita' oper- ative di elaborazione e le pertinenti attivita' di formazione professionale avanzata; b) provvede alla elaborazione di un progetto di fattibilita' della rete e a sottoporlo alla Comunita' Europea per il coofinanziamento della sua realizzazione; c) contribuisce, mediante apporto finanziario, ai soggetti costituiti o in via di costituzione per la gestione dei poli o parchi di cui alla lettera a), ovvero mediante le forme partecipative di cui all'art. 57 dello Statuto della Regione, alla formazione di detti poli o parchi, previa verifica della corrispondenza di questi al progetto regionale di rete dell'alta tecnologia. 2. La Giunta Regionale realizza le finalita' di cui al comma precedente, lettera b) e c), in coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del progetto di rete regionale dell'alta tecnologia, per l'elaborazione del progetto di fattibilita' la Giunta provvede mediante conferimento di incarichi, ovvero stipula di convenzioni.