Art. 2. Norma finanziaria 1. Al finanziamento delle attivita' di cui al precedente articolo si provvede con uno stanziamento di lire 1.600 milioni, cosi' destinato: a) lire 1.000 milioni al finanziamento dell'elaborazione del progetto di fattibilita' della rete da sottoporre alla Comuntia' Europea per il possibile cofinanziamento della sua realizzazione; b) lire 600 milioni al finanziamento dei soggetti, ovvero al finanziamento delle forme partecipative, di cui all'articolo precedente, lettera c), per la formazione del polo tecnologico di Firenze, del parco tecnologico di Pisa, del parco scientifico di Siena. 2. La Giunta Regionale provvede agli atti di spesa conseguenti. 3. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della Parte Spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa per analogo importo: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 dicembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 15 dicembre 1993.