Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1. Al finanziamento delle attivita' di cui al precedente  articolo
si  provvede  con  uno  stanziamento  di  lire  1.600  milioni, cosi'
destinato:
     a)  lire  1.000  milioni  al finanziamento dell'elaborazione del
progetto di fattibilita' della  rete  da  sottoporre  alla  Comuntia'
Europea per il possibile cofinanziamento della sua realizzazione;
     b)  lire  600  milioni  al finanziamento dei soggetti, ovvero al
finanziamento  delle  forme  partecipative,   di   cui   all'articolo
precedente,  lettera  c),  per  la formazione del polo tecnologico di
Firenze, del parco tecnologico di  Pisa,  del  parco  scientifico  di
Siena.
   2. La Giunta Regionale provvede agli atti di spesa conseguenti.
   3.  Agli  stati di previsione di competenza e di cassa della Parte
Spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le  seguenti
variazioni di competenza e di cassa per analogo importo:
   (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come  legge
della Regione Toscana.
    Firenze, 20 dicembre 1993
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 16
novembre  1993  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 15
dicembre 1993.