Art. 2. Dopo l'art. 7 della L.R. 29 maggio 1980 n. 77 e' inserito il seguente art. 7 bis: "Art. 7 bis. Anticipazione regionale dei finanziamenti 1. La Regione puo' anticipare ai sensi dell'art. 137 della L.R. 6 maggio 1977 n. 28, i finanziamenti necessari per la concessione degli aiuti finanziari previsti al primo e secondo comma dell'art. 7. 2. A partire dall'anno di funzionamento che inizia il 1 gennaio 1992 possono essere ammesse a godere della suddetta anticipazione le Associazioni dei produttori per le quali sia stata riconosciuta ammissibile la richiesta di concessione dell'aiuto e determinato il relativo importo, secondo quanto indicato agli articoli 7 e 8, che siano in grado di dimostrare di avere affettuato, o di avere in corso di attuazione, direttamente o mediatamente, l'immissione sul mercato di una quota della produzione, proveniente dai produttori associati. Tale quota dovra' essere almeno pari al 5% per il terzo anno di funzionamento e al 10% per il quarto e per il quinto anno di funzionamento rispetto alla quantita' di prodotto che era necessaria per ottenere il riconoscimento alla data in cui tale riconoscimento e' stato ottenuto. 3. Tale dimostrazione sara' effettuata: a) nel caso di immissione sul mercato tramite l'Associazione mediante le risultanze del registro di carico e scarico di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 5; b) nel caso in cui l'Associazione sia intervenuta nel processo di immissione sul mercato mediante la stipula di contratti, con acquirenti e grossisti o utilizzatori, per conto dei produttori associati, mediante copia auntenticata dei contratti medesimi; c) le quantita' di prodotto commercializzato secondo le due ipotesi di cui alle lettere a) e b) possono cumularsi per il raggiungimento della quota complessiva prevista. 4. Le condizioni sopra stabilite devono essere attuate nell'anno di funzionamento precedente a quello per il quale viene richiesto e concesso l'aiuto o nell'anno di funzionamento medesimo. 5. Le condizioni previste al secondo comma non si applicano alle anticipazioni relative alle richieste di concessione dell'aiuto per i primi due anni di funzionamento delle Associazioni".