Art. 2.
 
   Dopo  l'art.  7  della  L.R.  29  maggio 1980 n. 77 e' inserito il
seguente art. 7 bis:
 
                            "Art. 7 bis.
              Anticipazione regionale dei finanziamenti
 
   1. La Regione puo' anticipare ai sensi dell'art. 137 della L.R.  6
maggio 1977 n. 28, i finanziamenti necessari per la concessione degli
aiuti finanziari previsti al primo e secondo comma dell'art. 7.
   2.  A  partire  dall'anno di funzionamento che inizia il 1 gennaio
1992 possono essere ammesse a godere della suddetta anticipazione  le
Associazioni  dei  produttori  per  le  quali  sia stata riconosciuta
ammissibile la richiesta di concessione dell'aiuto e  determinato  il
relativo  importo,  secondo  quanto indicato agli articoli 7 e 8, che
siano in grado di dimostrare di avere affettuato, o di avere in corso
di attuazione, direttamente o mediatamente, l'immissione sul  mercato
di una quota della produzione, proveniente dai produttori associati.
   Tale  quota  dovra'  essere almeno pari al 5% per il terzo anno di
funzionamento e al 10%  per  il  quarto  e  per  il  quinto  anno  di
funzionamento  rispetto alla quantita' di prodotto che era necessaria
per ottenere il riconoscimento alla data in cui  tale  riconoscimento
e' stato ottenuto.
   3. Tale dimostrazione sara' effettuata:
     a)  nel  caso  di  immissione sul mercato tramite l'Associazione
mediante le risultanze del registro di carico e scarico di  cui  alla
lettera g) del secondo comma dell'art. 5;
     b)  nel  caso in cui l'Associazione sia intervenuta nel processo
di immissione sul mercato  mediante  la  stipula  di  contratti,  con
acquirenti  e  grossisti  o  utilizzatori,  per  conto dei produttori
associati, mediante copia auntenticata dei contratti medesimi;
     c) le quantita' di  prodotto  commercializzato  secondo  le  due
ipotesi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  possono  cumularsi per il
raggiungimento della quota complessiva prevista.
   4. Le condizioni sopra stabilite devono essere  attuate  nell'anno
di  funzionamento  precedente a quello per il quale viene richiesto e
concesso l'aiuto o nell'anno di funzionamento medesimo.
   5. Le condizioni previste al secondo comma non si  applicano  alle
anticipazioni relative alle richieste di concessione dell'aiuto per i
primi due anni di funzionamento delle Associazioni".