Art. 3. Dopo il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29 maggio 1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma: "Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis si provvede, per l'anno 1993, con i fondi allocati sul cap. 24995 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa: (Omissis). Agli oneri per gli esercizi successivi, derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis, si provvedera' con la relativa legge di bilancio". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 dicembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 15 dicembre 1993.