Art. 3.
 
   Dopo  il  terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29 maggio 1980 n. 77
sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:
   "Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  7  bis   si
provvede,  per  l'anno  1993,  con  i  fondi  allocati sul cap. 24995
mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo  importo  di
competenza e di cassa:
   (Omissis).
  Agli oneri per gli esercizi successivi, derivanti dall'applicazione
dell'art. 7 bis, si provvedera' con la relativa legge di bilancio".
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come  legge
della Regione Toscana.
    Firenze, 20 dicembre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 16
novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  15
dicembre 1993.