Art. 2.
 
   1.   La  Regione,  in  attuazione  dei  principi  contenuti  nelle
direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee,  classifica   i
territori da considerare montani.
   2.  La  classificazione  e'  attribuita  su  richiesta  del Comune
interessato, con deliberazione del Consiglio  regionale,  sentito  il
parere  della  Conferenza permanente per la programmazione nelle zone
montane, prevista dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n.
29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37.