Art. 2. 1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunita' europee, classifica i territori da considerare montani. 2. La classificazione e' attribuita su richiesta del Comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane, prevista dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37.