Art. 4.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  44
dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 18 dicembre 1993.
 
                               PUPILLO