Art. 10.
                  Controllo repressivo sugli organi
 
   1. La giunta regionale procede, previa diffida, allo  scioglimento
del  consiglio  di  amministrazione  degli  enti  di  cui  al comma 1
dell'art. 2 nei seguenti casi:
    a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;
    b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le  direttive  fissate
dagli  atti  della programmazione regionale e l'attivita' complessiva
dell'ente;
    c)  per  persistente  inattivita'   o   inefficienza,   tali   da
pregiudicare il normale funzionamento dell'ente.
   2.  Lo  scioglimento  e'  deliberato  dalla  giunta  regionale. Il
provvedimento  viene  trasmesso  per   conoscenza   alla   competente
commissione consiliare.
   3.   Con   la  deliberazione  di  scioglimento  del  consiglio  di
amministrazione e' nominato  un  commissario  straordinario,  la  cui
durata  in carica e' prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili
per gravi ragioni prima della scadenza del termine.
   4.  Per  l'istituto  regionale  delle  Ville Venete il commissario
straordinario di cui al comma 3 e' nominato d'intesa con  la  regione
Friuli-Venezia Giulia.