Art. 10. Controllo repressivo sugli organi 1. La giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 nei seguenti casi: a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti; b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli atti della programmazione regionale e l'attivita' complessiva dell'ente; c) per persistente inattivita' o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente. 2. Lo scioglimento e' deliberato dalla giunta regionale. Il provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente commissione consiliare. 3. Con la deliberazione di scioglimento del consiglio di amministrazione e' nominato un commissario straordinario, la cui durata in carica e' prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili per gravi ragioni prima della scadenza del termine. 4. Per l'istituto regionale delle Ville Venete il commissario straordinario di cui al comma 3 e' nominato d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.