Art. 11. Scioglimento automatico del consiglio di amministrazione 1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 o la loro cessazione per qualunque altra causa comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso. 2. In assenza di diverse disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni dall'evento, l'attivita' di ordinaria amministrazione e quella di urgenza e' esercitata dal Presidente dell'ente o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere piu' anziano d'eta'. 3. Il Commissario e' nominato dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.