Art. 11.
      Scioglimento automatico del consiglio di amministrazione
 
   1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di
amministrazione  di uno degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 o la
loro cessazione per qualunque  altra  causa  comportano  l'automatico
scioglimento del Consiglio stesso.
   2. In assenza di diverse disposizioni dei rispettivi ordinamenti e
sino  alla  nomina  del  Commissario  e  comunque  per un periodo non
superiore  a  20  giorni  dall'evento,   l'attivita'   di   ordinaria
amministrazione  e  quella  di  urgenza  e' esercitata dal Presidente
dell'ente o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal  consigliere
piu' anziano d'eta'.
   3.  Il  Commissario  e'  nominato  dalla Giunta regionale entro il
termine di cui al comma 2.