Art. 12. Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi 1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' ovvero cause che, a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste. 2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. 3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo. 4. Analogo procedimento e' adottato per l'assenza ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale.