Art. 12.
               Procedimento di sospensione e decadenza
                     dei componenti degli organi
 
   1. Quando, all'interno di un ente, a carico  del  titolare  di  un
organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino
cause  di  ineleggibilita'  o di incompatibilita' ovvero cause che, a
norma dell'ordinamento generale o di  quello  particolare  dell'ente,
possano  determinare  la sospensione o la decadenza dell'interessato,
in assenza di un diverso procedimento di contestazione  previsto  per
il  caso  specifico,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  o  il
Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva  competenza
nella  nomina,  contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la
sopravvenienza delle cause previste.
   2.   L'interessato   ha   20   giorni   di   tempo   per   fornire
giustificazioni,  chiarimenti  o illustrare cause esimenti, rimanendo
nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
   3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale  o  il  Consiglio
regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.
   4.  Analogo procedimento e' adottato per l'assenza ingiustificata,
durante  il  corso  di  un  anno,  per  cinque   sedute   dell'organo
collegiale.