Art. 13.
                Istituto Zooprofilattico Sperimentale
                            delle Venezie
 
   1.  Nelle  more  dell'entrata  in vigore delle leggi della Regione
Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento  e  Bolzano
di  recepimento  dell'accordo di cui all'art. 1 delle legge regionale
del Veneto 30 aprile 1990, n. 33 di modifica della legge regionale 22
gennaio  1980,  n.  3,  il   controllo   sugli   atti   dell'Istituto
Zooprofilattico   delle   Venezie  continua  ad  essere  disciplinato
dall'art.  14  dell'accordo  annesso  alla legge regionale 22 gennaio
1980, n. 3 fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo.
   2. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 14,
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizoni di cui agli
articoli 3 e 4.