Art. 13. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 1. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento dell'accordo di cui all'art. 1 delle legge regionale del Veneto 30 aprile 1990, n. 33 di modifica della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3, il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie continua ad essere disciplinato dall'art. 14 dell'accordo annesso alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 14, si applicano, in quanto compatibili, le disposizoni di cui agli articoli 3 e 4.