Art. 14. Unita' sanitarie locali 1. Il controllo preventivo sugli atti delle Unita' sanitarie locali, degli istituti di ricovero e degli enti ospedalieri indicati all'art. 4, comma 8, della legge 30 docembre 1991, n. 412, e' disciplinato dalle norme dello Stato. 2. Ai fini del procedimento di controllo si applica, per quanto compatibile, l'art. 4.