Art. 14.
                       Unita' sanitarie locali
 
   1. Il controllo  preventivo  sugli  atti  delle  Unita'  sanitarie
locali,  degli istituti di ricovero e degli enti ospedalieri indicati
all'art. 4, comma 8,  della  legge  30  docembre  1991,  n.  412,  e'
disciplinato dalle norme dello Stato.
   2.  Ai  fini  del procedimento di controllo si applica, per quanto
compatibile, l'art. 4.