Art. 15.
        Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'art. 17
             della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21
 
   1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n.
21, e' sostituito dai seguenti commi:
   "2.  La  Deputazione  regoliera,  all'inizio  di   ogni   eserczio
finanziario,   trasmette   alla   Giunta   regionale   una  relazione
programmatica  nella  quale  sono  indicati  gli  interventi  che  si
intendono realizzare ed i piani di spesa previsti per la gestione del
parco.
   3. A chiusura dell'esercizio finanziario, la Deputazione regoliera
invia  alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme a
qualsiasi titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonche'  per
tutte  le altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I
piani di spesa di cui al comma 2  e  i  relativi  rendiconti  debbono
trovare riscontro nel bilancio della Deputazione regoliera.".