Art. 15. Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, e' sostituito dai seguenti commi: "2. La Deputazione regoliera, all'inizio di ogni eserczio finanziario, trasmette alla Giunta regionale una relazione programmatica nella quale sono indicati gli interventi che si intendono realizzare ed i piani di spesa previsti per la gestione del parco. 3. A chiusura dell'esercizio finanziario, la Deputazione regoliera invia alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme a qualsiasi titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonche' per tutte le altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I piani di spesa di cui al comma 2 e i relativi rendiconti debbono trovare riscontro nel bilancio della Deputazione regoliera.".