Art. 16. Norme abrogate 1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge. 2. In particolare, sono abrogate: a) il secondo e terzo comma dell'art. 8 e gli art. 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8; b) il secondo e terzo comma dell'art. 8, gli articoli 9, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975 n. 67 come modificata dall'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 35; c) il secondo e terzo comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 14 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63; d) il secondo e terzo comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58; e) l'art. 18, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come sostituiti o modificati dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88, 1 marzo 1983, n. 9, 20 dicembre 1985, n. 66 e l'art. 12 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9; f) l'ultimo comma dell'art. 7 e gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 1982 n. 50; g) l'art. 13, il penultimo comma dell'art. 18 e gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e l'art. 19- bis della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52; h) il comma 3 dell'art. 22, gli articoli 30 e 31 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38; i) il comma 3 dell'art. 20, gli articoli 27 e 28 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8; l) le parole "bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e" della rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonche' il primo comma dell'articolo medesimo; m) le espressioni "i conti degli enti, aziende e agenzie della Regione vanno approvati con distinti articoli della medesima legge" e "delle spese degli enti, aziende e agenzie di cui al comma precedente, nonche'" contenute, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 102 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.