Art. 16.
                           Norme abrogate
 
   1.  Sono  abrogate  tutte le norme non compatibili con la presente
legge.
   2. In particolare, sono abrogate:
     a) il secondo e terzo comma dell'art. 8 e gli art. 12 e 13 della
legge regionale 9 marzo 1977, n.  27,  come  modificata  dalla  legge
regionale  3  dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio
1990, n. 8;
     b) il secondo e terzo comma dell'art. 8, gli articoli 9, 12 e 13
della legge regionale 9 giugno 1975 n. 67 come modificata dall'art. 8
della legge regionale 14 giugno 1993, n. 35;
     c) il secondo e terzo comma dell'art. 7, gli  articoli  8  e  14
della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;
     d)  il  secondo  e  terzo comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 11
della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58;
     e) l'art. 18, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale
1  marzo  1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale
13 gennaio 1976, n.  3  come  sostituiti  o  modificati  dalle  leggi
regionali  31  ottobre  1980,  n. 88, 1 marzo 1983, n. 9, 20 dicembre
1985, n. 66 e l'art. 12 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9;
     f) l'ultimo comma dell'art. 7 e gli articoli 32 e 33 della legge
regionale 22 ottobre 1982 n. 50;
     g) l'art. 13, il penultimo comma dell'art. 18 e gli  ultimi  due
commi  dell'art.  19  della  legge  regionale  2 aprile 1985, n. 28 e
l'art. 19- bis della legge  regionale  2  aprile  1985,  n.  28  come
aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52;
     h)  il  comma  3  dell'art. 22, gli articoli 30 e 31 della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 38;
     i) il comma 3 dell'art. 20, gli articoli 27  e  28  della  legge
regionale 28 gennaio 1991, n. 8;
     l)  le  parole  "bilanci  degli enti dipendenti dalla Regione e"
della rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977,
n. 72, nonche' il primo comma dell'articolo medesimo;
     m) le espressioni "i conti degli enti, aziende e  agenzie  della
Regione vanno approvati con distinti articoli della medesima legge" e
"delle   spese  degli  enti,  aziende  e  agenzie  di  cui  al  comma
precedente, nonche'" contenute, rispettivamente, al secondo  e  terzo
comma dell'art. 102 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.