Art. 17.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello Stato ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 18 dicembre 1993
 
                               PUPILLO