Art. 2. Ambito di applicazione 1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti: a) l'Ente di sviluppo agricolto del Veneto (Esav); b) l'Azienda regionale foreste (Arf); c) l'Istituto regionale per le ville venete (Irvv); d) l'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro- alimentari di Thiene; e) gli Enti per il diritto allo studio universitario (Esu); f) le Aziende per la promozione turistica (Apt); g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile; h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado; i) il Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, nonche' gli Istituti autonomi per le case popolari; l) i Consorzi amministrativi non rientranti nella previsione dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Il controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, delle unita' sanitarie locali e del parco delle Dolomiti d'Ampezzo e' disciplinato rispettivamente dagli articoli 13, 14 e 15.