Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti
enti:
    a) l'Ente di sviluppo agricolto del Veneto (Esav);
    b) l'Azienda regionale foreste (Arf);
    c) l'Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
    d)   l'Istituto   lattiero  caseario  e  di  biotecnologie  agro-
alimentari di Thiene;
    e) gli Enti per il diritto allo studio universitario (Esu);
    f) le Aziende per la promozione turistica (Apt);
    g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile;
    h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado;
    i) il Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per  le  case
popolari, nonche' gli Istituti autonomi per le case popolari;
    l)  i  Consorzi  amministrativi  non  rientranti nella previsione
dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   2.  Il  controllo   sugli   atti   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, delle unita' sanitarie locali e del parco
delle   Dolomiti  d'Ampezzo  e'  disciplinato  rispettivamente  dagli
articoli 13, 14 e 15.