Art. 3. Forme di controllo 1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, sono sottoposti al controllo della giunta regionale i seguenti atti: a) sotto il profilo della legittimita' e del merito: 1) gli statuti; 2) i piani e i programmi pluriennali di attivita'; 3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attivita'; 4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi; 5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche; 6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attivita' non rientri nella funzione istituzionale dell'ente; 7) la partecipazione a enti e societa'; 8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di 5 anni; 9) i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili, nonche' l'individuzione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del consiglio dei consorzi di bonifica; 10) l'istituzione degli uffici di informazione ed assistenza turistica nonche' l'espressione del consenso all'uso della denominazione di uffici di informazione e assistenza turistica (Iat) per gli uffici promossi dalle associazioni "pro loco" per cio' che concerne le aziende di promozione turistica. L'esito positivo del controllo equivale al rilascio del nulla-osta di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 52; b) sotto il profilo della legittimita': 1) la nomina degli organi; 2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonche' le assunzioni a qualsiasi titolo di personale; 3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni; 4) le convenzioni con istituti di credito; 5) le attivita' di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalita' istituzionali dell'ente. 2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica. 3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione. 4. La giunta regionale esercita altresi' il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2. 5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale e' autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.