Art. 3.
                         Forme di controllo
 
   1. Relativamente agli enti di cui al comma  1  dell'art.  2,  sono
sottoposti al controllo della giunta regionale i seguenti atti:
    a) sotto il profilo della legittimita' e del merito:
     1) gli statuti;
     2) i piani e i programmi pluriennali di attivita';
     3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attivita';
     4)  i  bilanci  preventivi,  le  relative  variazioni ed i conti
consuntivi;
     5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale,
le piante organiche;
     6)   l'acquisto   e   l'alienazione  di  immobili,  a  meno  che
l'attivita' non rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
     7) la partecipazione a enti e societa';
     8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di 5
anni;
     9) i piani di classifica per il riparto provvisorio degli  oneri
di  bonifica  e  consortili,  nonche'  l'individuzione delle fasce di
rappresentanza per l'elezione del consiglio dei consorzi di bonifica;
     10) l'istituzione degli uffici  di  informazione  ed  assistenza
turistica   nonche'   l'espressione   del   consenso   all'uso  della
denominazione di uffici di informazione e assistenza turistica  (Iat)
per  gli  uffici  promossi dalle associazioni "pro loco" per cio' che
concerne le aziende di promozione  turistica.  L'esito  positivo  del
controllo  equivale  al  rilascio  del  nulla-osta  di cui al terzo e
quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1985, n.  28,
come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 52;
    b) sotto il profilo della legittimita':
     1) la nomina degli organi;
     2)   i   provvedimenti  concernenti  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento  economico  del  personale,  nonche'  le   assunzioni   a
qualsiasi titolo di personale;
     3)  la  progettazione  e  l'appalto  di  opere o di forniture di
valore unitario superiore a 100 milioni;
     4) le convenzioni con istituti di credito;
     5) le attivita' di  consulenza,  studio  e  ricerca  nell'ambito
delle finalita' istituzionali dell'ente.
  2.  Dal  controllo  degli  atti di cui alla lettera b) del comma 1,
sono esclusi i consorzi di bonifica.
   3. Gli atti diversi da  quelli  indicati  al  comma  1,  diventano
esecutivi dalla loro adozione.
   4. La giunta regionale esercita altresi' il controllo sugli organi
degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2.
   5.  A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore
della presente legge la giunta regionale  e'  autorizzata  a  variare
l'importo  di  cui  al  n.  3  della  lettera  b) del comma 1 secondo
l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli
operai e degli impiegati.