Art. 4.
                      Procedimento di controllo
 
   1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 inviano
alla  giunta  regionale a pena di decadenza, entro venti giorni dalla
loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'art. 3.
   2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro  il
30  settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono;
i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo.
   3. Le variazioni di bilancio degli enti devono  essere  deliberate
non oltre il 30 novembre.
   4. Il dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria
degli  atti  acquisendo  i  pareri  dei  dipartimenti interessati per
materia, anche  sotto  il  profilo  del  riscontro  della  congruita'
dell'atto alla programmazione regionale. Il dipartimento cura inoltre
le  comunicazioni  agli  enti  interessati  e  ogni altro adempimento
procedurale.
   5.  La  giunta  regionale  procede,  entro  venti giorni, dal loro
ricevimento, al riscontro di legittimita'  e  di  merito  degli  atti
mediante approvazione.
   6.  Per  gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi il
termine, di cui al comma 5, e' elevato a quaranta giorni.
   7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine,  di  cui  ai
commi  5  e  6, senza che la giunta regionale lo abbia interrotto per
richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio  o  senza
che   sia   intervenuto   provvedimento   di  annullamento,  comporta
l'esecutivita' dell'atto sottoposto a controllo.
   8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi  integrativi  di
giudizio,  il  termine, di cui ai commi 5 e 6, e' interrotto e il suo
nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente
deliberante e' comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al  comma
1,  a  pena  di  decadenza  dell'atto  sottoposto  a controllo, entro
novanta giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate
immediatamente  eseguibili,  nonche'  quando  trattasi   di   bilanci
preventivi e dei conti consuntivi, entro trenta giorni.
   9.  Per  gli  atti  soggetti  al  controllo  di  merito  la giunta
regionale puo' invitare l'ente ad apportare  le  modificazioni  o  le
integrazioni  ritenute  opportune  anche  al  fine  della conformita'
dell'atto alla programmazione regionale.