Art. 4. Procedimento di controllo 1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 inviano alla giunta regionale a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'art. 3. 2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30 settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre. 4. Il dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruita' dell'atto alla programmazione regionale. Il dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale. 5. La giunta regionale procede, entro venti giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimita' e di merito degli atti mediante approvazione. 6. Per gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, e' elevato a quaranta giorni. 7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutivita' dell'atto sottoposto a controllo. 8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, e' interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente deliberante e' comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro novanta giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonche' quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro trenta giorni. 9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la giunta regionale puo' invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformita' dell'atto alla programmazione regionale.