Art. 5. Controllo sugli atti urgenti del presidente 1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessita' e urgenza, dai presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 in conformita' ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi previsti all'art. 3, sono inviati alla giunta regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 4. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne risponde il presidente anche sotto il profilo patrimoniale.