Art. 5.
             Controllo sugli atti urgenti del presidente
 
   1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di  necessita'
e urgenza, dai presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 in
conformita'  ai  rispettivi  ordinamenti,  quando  rientrino nei casi
previsti all'art. 3, sono inviati alla giunta  regionale  a  pena  di
decadenza,  entro  cinque giorni dalla data della loro adozione e, in
relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo
le modalita' e i termini previsti dall'art. 4.
   2. Gli atti di cui  al  comma  1  sono  sottoposti  alla  ratifica
dell'organo   competente,  nella  prima  seduta  utile  e  fino  alla
intervenuta ratifica ne risponde il presidente anche sotto il profilo
patrimoniale.