Art. 6. Atti immediatamente eseguibili e modalita' di controllo 1. Quando motivate ragioni di necessita' e d'urgenza lo giustifichino, gli organi di amministrazione degli entri possono dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilita' anche patrimoniale dei membri favorevoli. 2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.