Art. 6.
       Atti immediatamente eseguibili e modalita' di controllo
 
   1.  Quando  motivate  ragioni  di  necessita'   e   d'urgenza   lo
giustifichino,  gli  organi  di  amministrazione  degli entri possono
dichiarare, a  maggioranza  dei  componenti  assegnati  al  collegio,
immediatamente  eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo
ai  sensi  dell'art.  3.  La  dichiarazione  d'urgenza  comporta   la
responsabilita' anche patrimoniale dei membri favorevoli.
   2.  Le  deliberazioni  dichiarate immediatamente eseguibili devono
essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni
dalla loro adozione.