Art. 7. Vigilanza 1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, spetta alla giunta regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati dal consiglio regionale. 2. Per il fine di cui al comma 1, il segretario generale della programmazione su richiesta della giunta regionale o di propria iniziativa puo': a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarita' e la funzionalita' dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale; b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere richiedere perizie e verifiche di cassa.