Art. 7.
                              Vigilanza
 
   1.   La   vigilanza   sul  conseguimento  degli  obiettivi  e  sul
funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2  dell'art.  2,  spetta
alla   giunta   regionale  in  attuazione  degli  indirizzi  generali
annualmente approvati dal consiglio regionale.
   2. Per il fine di cui al comma 1,  il  segretario  generale  della
programmazione  su  richiesta  della  giunta  regionale  o di propria
iniziativa puo':
    a) invitare gli  enti  a  produrre  atti  o  documenti  utili  ad
accertare    la    regolarita'   e   la   funzionalita'   dell'azione
amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione
regionale;
    b) ordinare  sopralluoghi,  ispezioni  anche  locali,  inchieste,
richiedere richiedere perizie e verifiche di cassa.