Art. 8.
                      Relazione sull'attivita'
 
   1.  Gli  enti  di  cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 trasmettono alla
giunta regionale e al consiglio regionale, entro il mese di  febbraio
di  ogni  anno,  una  relazione motivata e documentata sull'attivita'
svolta nell'anno  precedente  nella  quale,  in  particolare,  devono
essere   rafforzati  i  risultati  conseguiti  con  il  programma  di
attivita' deliberato all'inizio dell'anno.