Art. 8. Relazione sull'attivita' 1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 trasmettono alla giunta regionale e al consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attivita' svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere rafforzati i risultati conseguiti con il programma di attivita' deliberato all'inizio dell'anno.