Art. 9.
                  Controllo sostitutivo sugli atti
 
   1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ometta
o  ritardi  senza  giustificato  motivo  un  atto  obbligatorio,   il
segretario generale della programmazione invia una diffida stabilendo
un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.
   2.  In  caso  di  estrema  urgenza  o  quando l'atto non sia stato
emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la giunta regionale
nomina un commissario ad acta.