Art. 9. Controllo sostitutivo sugli atti 1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il segretario generale della programmazione invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato. 2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la giunta regionale nomina un commissario ad acta.