IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 17
            della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
 
   1.  L'art.  17  della  legge  regionale 6 settembre 1993, n. 48 e'
cosi' sostituito:
   art. 17 - Norma transitoria.
   1. Le domande per l'accesso ai  contributi  previsti  dalla  legge
regionale  8  aprile  1986,  n. 16, presentate sotto la vigenza della
predetta legge vengono prese in esame ai fini  dell'assegnazione  dei
contributi, purche' compatibili con la presente legge.
   2.  Il  dipartimento  regionale  per l'artigianato puo' richiedere
l'eventuale integrazione della  documentazione  mancante  a  pena  di
decadenza  entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge.
   3.  Limitatamente  all'esercizio   finanziario   1993   le   somme
attribuite  per  gli  interventi  previsti  dalla presente legge sono
cosi' ripartite:
     a) lite 1,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a);
     b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5;
     c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8.".