IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 1. L'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 e' cosi' sostituito: art. 17 - Norma transitoria. 1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purche' compatibili con la presente legge. 2. Il dipartimento regionale per l'artigianato puo' richiedere l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli interventi previsti dalla presente legge sono cosi' ripartite: a) lite 1,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5; c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8.".