Art. 10. Attivita' in convenzione 1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unita' locali socio- sanitarie, svolgono le seguenti funzioni: a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8; b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione; c) svolgere compiti di assistenza volontaria; d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile; e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8; f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16. 2. Le attivita' oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro. 3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresi', custodire cani con oneri a carico del proprietario.