Art. 10.
                      Attivita' in convenzione
 
   1. Le  associazioni  iscritte  all'albo  di  cui  all'articolo  9,
mediante  convenzione  con  i  Comuni  e  con le Unita' locali socio-
sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
     a)  gestire  i  rifugi  per   cani   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 8;
     b)  creare  ricoveri  temporanei  o  permanenti  per gli animali
d'affezione;
     c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
     d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
     e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
     f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i  criteri  di  cui
agli articoli 14 e 16.
   2.  Le attivita' oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni
protezionistiche, hanno carattere volontaristico  con  esclusione  di
fini di lucro.
   3.  Le  associazioni  protezionistiche  di cui al comma 1 possono,
altresi', custodire cani con oneri a carico del proprietario.