Art. 12.
                           Guardie zoofile
 
   1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono
essere utilizzate guardie zoofile  volontarie  con  la  qualifica  di
guardia  giurata  ai  sensi  del  Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con r.d. 18 giugno I931, n. 773.
   2. Per ottenere  la  qualifica  di  cui  al  comma  1  i  soggetti
interessati  devono frequentare con esito positivo uno speciale corso
di addestramento con  esame  di  idoneita',  istituito  dalla  Giunta
regionale  e  attuato  dai  presidi veterinari multizonali o promosso
dalle  associazioni  protezionistiche  previa  autorizzazione   della
Giunta regionale.
   3.  Le  guardie  zoofile  volontarie  si  qualificano  esibendo un
tesserino con  fotografia  rilasciato  dal  Presidente  della  Giunta
regionale.  Il  tesserino deve contenere, oltre alle generalita', gli
estremi  del  provvedimento  prefettizio  di   riconoscimento   della
qualifica di guardia zoofila e la durata della validita'.
   4.  Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attivita' di cui al
comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
   5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni
della presente legge, hanno l'obbligo  di  qualificarsi  esibendo  il
tesserino di riconoscimento.
   6.  Nel  caso  di  immediata  contestazione,  le  guardie  zoofile
volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco  del
comune  nel  cui  territorio e' stata accertata l'infrazione ai sensi
della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.