Art. 12. Guardie zoofile 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno I931, n. 773. 2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneita', istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezionistiche previa autorizzazione della Giunta regionale. 3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalita', gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validita'. 4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attivita' di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale. 5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. 6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio e' stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.