Art. 13.
              Modalita' di ricovero e custodia dei cani
 
   1. I  cani  randagi  catturati,  non  appena  affidati  al  canile
sanitario,  sono  sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari
delle Unita' locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati
La  struttura  stessa   deve   darne   immediata   comunicazione   al
proprietario.
   2.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli  86  e 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e  nei  casi  di
pericolosita'  o  comunque  di  malattia,  il  ricovero,  la cura, la
custodia ed il  mantenimento  avvengono  temporaneamente  nel  canile
sanitario a cura dell'Unita' locale socio-sanitaria.
   3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari
sulla  base  delle  tariffe  determinate  dall'unita'  locale  socio-
sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe  deter-
minate  dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8
comma 5.