Art. 13. Modalita' di ricovero e custodia dei cani 1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati La struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario. 2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosita' o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unita' locale socio-sanitaria. 3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'unita' locale socio- sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe deter- minate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.