Art. 14.
           Criteri per il risanamento dei canili sanitari
              e per la costruzione dei rifugi per cani
 
   1.  I  canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti
in aree idonee.
   2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2  della  legge  l4  agosto
1991,  n.  281,  la  Giunta  regionale,  entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore  della  presente  Iegge,  individua  i  comuni  ove
ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
     a)  accertata  consistenza  della  popolazione animale in ambito
provinciale;
     b)   distribuzione   della   popolazione   animale   in   ambito
provinciale;
     c)   indicazione  delle  associazioni  protezionistiche  di  cui
all'articolo 9.
   3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2  determina
altresi'  la  percentuale  di partecipazione di ogni comune all'onere
connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
   4. La delibera della Giunta regionale e' adottata  su  parere  del
comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
   5.  I  comuni,  nel  cui  territorio  e' prevista l'ubicazione dei
rifugi, entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti
alla categoria E del  vigente  strumento  urbanistico  e  nelle  aree
tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 o dal vigente Pi-
ano territoriale regionale di coordinamento.
   6.   L'approvazione  del  progetto  costituisce  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera.
   7. I canili sanitari e i riiugi devono essere dotati almeno di:
     a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato  a
finalita'  contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata
aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del  cane  e
al  tempo  di  permanenza  dello stesso nel box. Ogni box deve essere
dotato di una propria area esterna delimitata;
     b) un locale destinato all'ufficio direzionale per  la  gestione
del canile;
     c)  alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia
dei cani ammalati, in  periodo  di  degenza  post-operatoria,  e  dei
cuccioli, annessi a un locale infermeria;
     d)  se  necessario,  un  locale  per la custodia degli automezzi
destinati alla disinfezione  e  alla  disinfestazione,  con  connesse
strutture accessorie;
     e)  adeguato  forno inceneritore o comunque impianto frigorifero
per la custodia delle carcasse;
     f) un recinto esterno, comprendente  alcuni  box  da  adibire  a
gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;
     g)  l'allacciamento  alla  rete  fognaria  comunale  o un idoneo
sistema per lo smaltimento delle acque reflue.
   8.  Le  aree  devono  essere completamente recintate e, per quanto
necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
   9.  La  superficie  fondiaria  complessiva  delle  strutture  deve
garantire uno standard minimo di mq 20 per animale ospitato.
   10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:
     a) distanza minima dai confini di proprieta' m. 20;
     b) distanza minima da nuclei abitati m. 150.
   11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per
cento della superficie complessiva.
   12.  Le  strutture  di  cui  all'articolo  11, devono rispettare i
criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita  delibera
di attuazione della Giunta regionale.
   13.  Per  i  canili  sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono comunque  ammesse
le  operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
e ristrutturazione nonche' l'ampliamento nei limiti  del  trenta  per
cento della superficie fondiaria esistente.