Art. 14. Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani 1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee. 2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge l4 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Iegge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri: a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale; b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale; c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9. 3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresi' la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. 4. La delibera della Giunta regionale e' adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati. 5. I comuni, nel cui territorio e' prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 o dal vigente Pi- ano territoriale regionale di coordinamento. 6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera. 7. I canili sanitari e i riiugi devono essere dotati almeno di: a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalita' contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata; b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile; c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria; d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie; e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse; f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione; g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue. 8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti. 9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq 20 per animale ospitato. 10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze: a) distanza minima dai confini di proprieta' m. 20; b) distanza minima da nuclei abitati m. 150. 11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva. 12. Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale. 13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonche' l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.