Art. 16.
                        Protezione dei gatti
 
   1.  I  gatti  che  vivono in stato di liberta' sul territorio sono
protetti.
   2.  Per  favorire  i  controlli,  numerici   e   sanitari,   sulla
popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle
segnalazioni  delle  associazioni  protezionistiche iscritte all'albo
regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone  in
cui  esistono  colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di
intervento.
   3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione
con  l'Unita'  locale  socio-sanitaria competente possono prendere in
affidamento le colonie di gatti che  vivono  in  stato  di  liberta',
curandone la salute e le condizioni di vita.
   4.  Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti
in ambito urbano  con  le  esigenze  di  igiene  pubblica,  i  comuni
individuano  nel  proprio territorio, sentita la Unita' locale socio-
sanitaria  competente,  appositi  spazi  da  destinare  a  luogo   di
alimentazione e riferimento dei gatti.
   5.  La cattura dei gatti che vivono in liberta' e' consentita solo
per motivi sanitari e di contenimento demografico.
   6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in  stato  di
liberta' e' effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalita' e
tipo  di  intervento  scelti  dal  servizio veterinario competente. I
gatti  sterilizzati  identificati  con  apposito   tatuaggio   a   un
padiglione  auricolare,  o  altro  sistema  riconosciuto valido dalle
associazioni protezionistiche,  sono  riammessi  nel  loro  gruppo  e
territorio.
   7.  I  gatti  che  vivono  in  stato  di  liberta'  possono essere
soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili.  La  soppressione
deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con motodo
eutanasico.