Art. 16. Protezione dei gatti 1. I gatti che vivono in stato di liberta' sul territorio sono protetti. 2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento. 3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unita' locale socio-sanitaria competente possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le condizioni di vita. 4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unita' locale socio- sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti. 5. La cattura dei gatti che vivono in liberta' e' consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico. 6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di liberta' e' effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalita' e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio. 7. I gatti che vivono in stato di liberta' possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con motodo eutanasico.