Art. 18.
                  Circolazione e trasporto dei cani
 
   1. Le persone che conducono i cani sono tenute  a  evitare  che  i
loro  animali  insudicino  con escrementi gli spazi pubblici. In caso
contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
   2. Ad ogni trasporto di animali si applicano  le  disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982. n. 624,
emanato  in  attuazione  della  direttiva Cee n. 77/489 in materia di
protezione di animali.