Art. 18. Circolazione e trasporto dei cani 1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia. 2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982. n. 624, emanato in attuazione della direttiva Cee n. 77/489 in materia di protezione di animali.