Art. 2.
                         Tutela e vigilanza
 
   1.  La  tutela  degli  animali  d'affezione  e  la  vigilanza  sul
trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unita' locali  socio-
sanitarie  ai  sensi  dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, come integrato dall'articolo 2
della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.