Art. 2. Tutela e vigilanza 1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unita' locali socio- sanitarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.