Art. 20.
                           S a n z i o n i
 
   1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5
della legge 14 agosto 1991, n. 281 il  detentore  del  cane  che  non
adempia  a  quanto  previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente
legge e' punito con una sanzione amministrativa di L. 150.000.