Art. 20. S a n z i o n i 1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge e' punito con una sanzione amministrativa di L. 150.000.