Art. 21.
                          Norme finanziarie
 
   1. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge
provvedono  i comuni e le unita' locali socio-sanitarie, ciascuno per
la  parte  di  propria  competenza,  tenendo  conto  degli  indirizzi
programmatori regionali di cui all'articolo 14.
   2.  Per  le  finalita' della presente legge e per l'erogazione dei
contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge l4 agosto 1991,  n.
281,  e'  istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1993, il capitolo 2787 denominato  "Assegnazione  statale
per  la  tutela  degli  animali  d'affezione  e  la  prevenzione  del
randagismo",   nel   quale   confluiscono   le   entrate    derivanti
dall'articolo  8  della  legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1993  e'  istituito  il
capitolo  60305  denominato  "Fondo  regionale  per  la  tutela degli
animali d'affezione e la prevenzione del randagismo".
   3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della  presente  legge  e
riscosse  dai  comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977,
n. 10,  sono  da  considerarsi  vincolate  per  le  finalita'  e  gli
interventi della presente legge.