Art. 21. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i comuni e le unita' locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14. 2. Per le finalita' della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge l4 agosto 1991, n. 281, e' istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 2787 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 e' istituito il capitolo 60305 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". 3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono da considerarsi vincolate per le finalita' e gli interventi della presente legge.