Art. 22. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22 dicembre 1989, n. 56. 2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, resta vigente nel testo cosi' come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48.