Art. 22.
                        A b r o g a z i o n i
 
   1.  Sono  abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22
dicembre 1989, n. 56.
   2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, resta
vigente nel testo cosi' come integrato dall'articolo  2  della  legge
regionale 3 settembre 1987, n. 48.